Per responsabilità civile diversa si intende una categoria molto ampia di casi nei quali, genericamente, si può identificare una responsabilità che ricade sul soggetto che ha causato ad altri un danno ingiusto, con conseguente diritto del danneggiato di richiederne il risarcimento.
In tutti questi casi la regola generale è prevista nell’art. 2043 del Codice Civile, ai sensi del quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Rientra in questa categoria casi come l’incidente stradale causato da un ciclista o da un pedone, oppure i danni condominiali, (causati per esempio da infiltrazioni di acqua, danneggiamento agli immobili o scivolamenti) o i danni cagionati da prodotti difettosi (che trovano una disciplina dedicata nel Codice del Consumo).
Il Codice Civile prevede anche delle norme più specifiche per casi particolari di responsabilità civile. Ad esempio, l’art. 2051 del Codice Civile, in base al quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”: rientrano in tali fattispecie i danni condominiali (risponde il condominio per i danni causati dalla cattiva manutenzione delle parti e degli impianti comuni) nonché gli infortuni dovuti a cadute accidentali su buche o avvallamenti, non evitabili con la normale prudenza osservabile (in questi casi verrà avanzata richiesta di risarcimento nei confronti del comune o dell’ente che deve curare la manutenzione delle strade e dei marciapiedi).
Un ulteriore caso particolare di responsabilità è quella del proprietario del cane per i danni che può causare l’animale. Il Codice Civile dedica a questa fattispecie un articolo apposito, il 2052, che recita così: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Nel caso di infortuno dell’alunno verificatisi a scuola, oltre a valutare se sia richiedibile un indennizzo se il danno rientra nelle previsioni della polizza infortuni scolastica, possono verificarsi ipotesi di responsabilità civile dell’istituto e dell’insegnante che avrebbe dovuto vigilare sugli allievi, così come previsto dall’art. 2048 del Codice Civile.
I professionisti messi a vostra disposizione, offrono un servizio specifico e accurato di consulenza e assistenza per guidare il danneggiato verso il giusto risarcimento, documentando e quantificando il danno al fine di motivare la richiesta di ristoro alla compagnia di assicurazioni o al responsabile civile, garantendo una competenza specifica per ogni caso.